Il dibattito al Senato sulle unioni civili omosessuali sta evolvendosi nel senso del riconoscere, e definire nei contenuti, il carattere originario di tale nuovo istituto giuridico, in modo distinto rispetto al matrimonio. Resta aperta almeno una seconda questione, contenuta in alcuni emendamenti di cui sono il primo firmatario e sostenuti da diversi colleghi: come tutelare al meglio il minore figlio di uno dei partner e come permettere all’altro partner di esercitare una funzione genitoriale, se richiesto. La proposta contenuta nel testo base in discussione consentirebbe l’istituto dell’adozione del minore, limitatamente al figlio del partner e senza estensione ai figli di terzi.
Tralascio i non pochi dubbi sulle pratiche adottate per ottenere una maternità “surrogata” o “di sostegno”: spesso ci sono fondati timori che la madre all’estero si possa prestare solo per motivi economici. Ma anche ipotizzando che tale ultima questione rientri nella sfera dei diritti personalissimi, resta il dilemma che attiene al diritto del bambino o, come viene detto nelle leggi a sua tutela, al superiore diritto del minore: è giusto e senza effetti che un bambino, qualora si preveda l’adozione al partner non genitore, abbia nella sua carta d’identità la presenza di due madri o di due padri?
Non è inutile ricordare come, fino ad oggi, la legislazione o le sentenze riconoscano il padre e/o la madre biologici, il padre e/o la madre adottivi, il padre e/o la madre che beneficiano della fecondazione assistita. Ma non è previsto che un minore abbia riconosciuti nello stato civile due genitori dello stesso sesso. In altri termini, oggi la genitorialità biologica può essere sostituita da una genitorialità sociale, ma sempre all’interno di una coppia di eterosessuali. La soluzione prospettata si configurerebbe come una doppia eccezione, sia rispetto alla dimensione biologica, sia rispetto alla complementarietà sessuale.
D'altra parte, è comprensibile e da sostenere il desiderio e l’attesa del partner non genitore naturale ad esercitare un ruolo genitoriale. Si è così avanzata una seconda proposta: il partner non genitore sia nominato affidatario del minore, con la previsione di un rinnovo automatico dopo due anni, salvo giustificati motivi contrari. Al compimento della maggiore età, il già minore potrebbe accettare l’istanza di adozione. In caso di morte del genitore, il partner affidatario non verrebbe meno al suo ruolo e anzi potrebbe avanzare richiesta di adozione, in forza della continuità degli affetti.
Tale soluzione permette di svolgere pienamente le responsabilità genitoriali (mantenimento, educazione, istruzione, relazioni affettive, rapporti con scuola e servizio sanitario, diritto all’astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ecc.) ma, al contempo, esclude l’attribuzione nello stato civile del minore di una doppia paternità o maternità.
In conclusione, con l’affido si garantisce anche coerenza tra legge civile e natura e si conforta il minore sul fatto che anch’egli ha avuto un padre e una madre biologica. In entrambi i casi, adozione o affido, il minore è comunque pienamente tutelato e la funzione genitoriale garantita.
"Adozioni gay? E' meglio l'affido" (La stampa 30 luglio 2015)
Stefano Lepri