Giovedì 27 marzo alle ore 21.00 alla GAM in Corso Galileo Ferraris 30 a Torino, i Senatori PD insieme ai Gruppi consiliari di Regione e Provincia hanno organizzato una presentazione del disegno di legge del Governo su Città metropolitane, Province e Comuni, che verrà discusso da domani al Senato e, verosimilmente, approvato entro giovedì. A quel punto il passaggio alla Camera, salvo sorprese, dovrebbe solo confermare il testo uscito dal Senato. Di seguito sono sintetizzati i probabili cambiamenti al testo base che saranno approvati, inseriti nell’emendamento unico del relatore Francesco Russo che giovedì sarà presente alla GAM, insieme al sottosegretario Pizzetti, che ha la delega alle riforme. Sarà dunque l’occasione per capirne di più e orientarsi in vista delle prossime elezioni.
Città metropolitane. In attesa della riforma costituzionale del Titolo V, la legge disciplina le città metropolitane. Sarà preclusa la possibilità di costituire altre città metropolitane per le province aventi una popolazione superiore a un milione di abitanti. Sarà altresì preclusa la possibilità di mantenere operativa la provincia con i comuni non aderenti alla città metropolitana. Il sindaco del comune capoluogo indirà le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione dello statuto. Il presidente della Provincia resterà in carica fino al 31 dicembre 2014; in caso di commissariamento, questo sarà prorogato fino al 31 dicembre 2014. Entro il 30 settembre 2014 si svolgeranno le elezioni del consiglio metropolitano. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approverà lo statuto. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentreranno alle province.
Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio indiretto. Lo statuto della città metropolitana può tuttavia prevedere anche l’elezione diretta, con il sistema elettorale stabilito da legge statale. La stessa legge potrà prevedere anche un’indennità per il sindaco metropolitano. Le liste per l’elezione del consiglio metropolitano saranno composte in modo che ciascuno dei sessi non sia rappresentato in misura superiore al 60%. La città metropolitana potrà esercitare, d’intesa con i comuni, funzioni di predisposizione di documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi.
Province. In attesa della riforma costituzionale del Titolo V, la legge disciplina le province. Il consiglio potrà prevedere, a carico del proprio bilancio, un’indennità per il Presidente della provincia, non cumulabile con quella di sindaco. La provincia potrà esercitare, d’intesa con i comuni, funzioni di predisposizione di documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi. Le funzioni trasferite ad altri enti continueranno ad essere esercitate dalle province sino alla data di avvio effettivo da parte dell’ente subentrante. Le funzioni in materia di edilizia scolastica saranno comunque esercitate sino al 31 dicembre 2015. I prefetti, nella nomina di sub-commissari a supporto dei commissari straordinari della provincia, saranno tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo.
Unioni di comuni. In caso di fusioni di comuni, il trasferimento di beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune sarà esente da oneri fiscali. Per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, il consiglio sarà composto dal sindaco e da dieci consiglieri. Il numero massimo di assessori sarà pari a due. Ai medesimi comuni non si applicherà il divieto di rielezione del sindaco per un terzo mandato; sarà comunque consentito un massimo di tre mandati. Per i comuni con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti, il consiglio sarà composto dal sindaco e da dodici consiglieri. Il numero massimo di assessori sarà pari a quattro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
Norme di attuazione. I sindaci delle città metropolitane e i presidenti delle province predisporranno un piano triennale di attuazione della legge. Il piano indicherà i risparmi e sarà trasmesso al Commissario per la revisione della spesa. Nel bilancio di città metropolitane e province sarà istituito un apposito capitolo con i risparmi ottenuti, le cui risorse potranno essere utilizzate solo per ridurre i tributi locali e per gli investimenti.
Stefano Lepri